Il DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
…la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28: con questa frase l’art. 17 del D.Lgs. 81/08, alla sua lettera a, declina uno degli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili.
Il documento previsto dall’art. 28, citato nella frase, altri non è che il DVR, acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi o, se siete dei minimalisti anche negli acronimi, Documento Valutazione Rischi. Quello che è sostanziale non è il modo in cui lo definite, ma il documento stesso. Una volta redatto, il DVR rappresenterà “l’impalcatura” che sorreggerà tutti gli altri elementi che compongono la sicurezza sul lavoro in un’azienda o una sua unità produttiva. Diventerà la “cartina tornasole” dello stato di salute e sicurezza di un determinato luogo di lavoro, un documento ufficiale a cui tutti attingeranno per conoscere la status quo e gli accorgimenti da adottare per il futuro: DDL (Datore di Lavoro), RSPP, ASPP, RLS, Dirigente, Preposto, ma anche gli organi ispettivi interni e quelli governativi faranno riferimento a questo documento nell’espletamento delle loro mansioni.
Il contenuto del DVR
Come impone il D.Lgs. 81/08, il DVR deve contenere una valutazione su tutti i rischi presenti su un luogo di lavoro, anche quelli derivanti dalla scelta delle attrezzature di lavoro; delle sostanze o miscele chimiche che saranno impiegate; i rischi particolari che possono riguardare specifici gruppi di lavoratori; i rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza; senza dimenticare quelli connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri Paesi; quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Naturalmente, per la valutazione dei rischi si devono anche rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute all’interno dei singoli titoli del D.Lgs. 81/08.
Inoltre, oltre alla relazione di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, il DVR deve anche specificare quali sono stati i criteri adottati per eseguire la valutazione stessa, poiché la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al DDL.
Ma i contenuti non si esauriscono qui, la normativa prevede altro:
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuati adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- le procedure per attuare le misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi dovranno provvedere;
- il nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- le mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
La conservazione del DVR può avvenire sia su supporto informatico che in formato cartaceo. In entrambi i casi deve essere garantita la data certa che nel primo caso avviene secondo le modalità previste all’articolo 53, mentre nel caso del documento cartaceo può avvenire con la sottoscrizione dello stesso da parte del RSPP, del RLS e del MC, ove nominato.
Nel caso in cui venga costituita una nuova impresa, il Datore di Lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi ed ha novanta giorni di tempo per elaborare il DVR conseguente.
Val la pena ricordare che il RLS ha diritto a ricevere una copia del DVR (su sua richiesta) che il DDL è tenuto a consegnargli tempestivamente, scegliendo il formato che gli è più comodo: informatico o cartaceo. Il documento deve essere consultato esclusivamente in azienda.
Infine, da notare che il DVR va conservato presso l’azienda o unità produttiva a cui la valutazione dei rischi è riferita.